Cosa si intende per contabilità finanziaria?

Cosa si intende per contabilità finanziaria?

Da odcecnola.com (ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Nola): la contabilità finanziata è il sistema contabile principale e fondamentale per i fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione: rileva le obbligazioni attive/passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da un’A.P. (anche se non determinano flussi di cassa effettivi). La contabilità finanziaria svolge l’utile funzione di valutare in via preventiva l’entità delle risorse a disposizione così da predeterminare la destinazione, di autorizzarne l’impiego alla dirigenza, responsabilizzandola nei processi, di seguire l’evoluzione giuridica del processo formativo delle obbligazioni e di registrarne la loro estinzione. Nel contesto degli enti pubblici è intesa, quindi, essenzialmente come contabilità autorizzatoria. La contabilità generale (o contabilità economico-patrimoniale), invece, è finalizzata alla determinazione del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento e si basa sul principio dei diritti constatati, cioè sulla pertinenza di costi e ricavi all’esercizio di riferimento (competenza economica). Le differenze fra i due sistemi contabili derivano, in primo luogo, dal fatto che i principi sui quali si basano sono profondamente diversi e dalla diversità dei concetti di competenza finanziaria ed economico-patrimoniale.

Da Regione Lazio (http://www.regione.lazio.it/binary/rl_bilancio/tbl_normativa_bilancio/02_Principio_applicato_contabilita_finanziaria_2014_allegato_n_2_al_DPCM_sperimentazione.pdf): la contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall’interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell’amministrazione pubblica. Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permute, ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.

La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione. La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell’amministrazione stessa.

Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale.

Il principio della competenza finanziaria prescrive:

  • a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
  • b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.